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Il Blog di Andrea Quaranta

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Postilla » Ambiente » Il Blog di Andrea Quaranta » Energia e clima » Il concetto di biomassa, fra confusione e suggestioni interpretative

9 luglio 2010

Il concetto di biomassa, fra confusione e suggestioni interpretative

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Nel precedente post (Energie rinnovabili fra sostenibilità economico-ambientale e coerenza normativa) ho cominciato ad accennarvi ai molteplici contenuti dell’interessante sentenza del TAR di Torino n. 1563 del 2009 (che potete leggere nella versione integrale collegandovi al sito di Natura Giuridica):

  • le differenti definizioni di biomassa;
  • il fisiologico intersecarsi delle problematiche dei rifiuti, da un lato, e di quelle relative alle biomasse, dall’altro;
  • i confini normativo-interpretativi della definizione di sottoprodotto;
  • la divisione di competenze in materia energetico-ambientale;
  • i rapporti intercorrenti fra la normativa in materia di gestione dei rifiuti e quella relativa alle fonti di energia rinnovabile;
  • le questioni di politica energetico-ambientale, nella consapevolezza della necessità di tenere conto delle esigenze di tutela ambientale e dell’economia.

Adesso entriamo nel vivo del discorso.

Cosa si intende, dunque, per biomassa?

Il TAR di Torino parte, ovviamente, dalla definizione comunitaria, “per la necessità imprescindibile di garantire la primazia del diritto comunitario, il suo effetto utile, nonché di interpretare la normativa nazionale in senso conforme alle regole di cui costituisce attuazione”. 

La direttiva 2001/77/CE, concepita nell’ottica di incentivare la produzione energetica da biomasse senza vanificare la politica comunitaria di gestione dei rifiuti, definisce biomassa “la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”, precisando che la stessa definizione lascia impregiudicato l’utilizzo di una definizione diversa nelle legislazioni nazionali per fini diversi da quelli della presente direttiva. 

La normativa italiana di recepimento della cit. direttiva europea (D.Lgs n. 387/03) riprende testualmente la definizione comunitaria, anche se non sono mancate confusioni interpretative, dovute al fatto che, nell’originaria versione, l’art. 17 ammetteva a trattamento “similare” a quello delle fonti rinnovabili sic et simpliciter i “rifiuti, ivi compresa la loro frazione non biodegradabile e i combustibili derivanti da rifiuti”.

Ma accanto a definizione ve ne sono altre, che fanno riferimento a specifiche discipline; in particolare quella di cui all’allegato X della parte V del D.Lgs n. 152/06, che richiama quella di cui all’allegato 3 del d.p.c.m. 8 marzo 2002, così come integrato dal d.p.c.m. 8 ottobre 2004, che individua le biomasse combustibili:

  • nel materiale vegetale prodotto
    a) da coltivazioni dedicate;
    b) da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate;
    c) da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potatura;
    d) dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
    e) dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli;
  • nella sansa di oliva disoleata avente determinate caratteristiche […] 

Dalla breve analisi sin qui effettuata, emerge con chiarezza che non solo è fisiologico che la problematica dei rifiuti e quella delle biomasse si intersechino, ma che è anche naturale che, all’interno del sistema normativo, possano coesistere più definizioni di biomassa, ognuna funzionale ad una determinata disciplina.

Di conseguenza, è inutile – afferma il TAR di Torino – tentare la ricostruzione di un’unica e universalmente valida definizione di biomassa, proprio perché tale tentativo si scontrerebbe con la molteplicità di definizioni prevista, e tollerata, dal sistema.

In sostanza, per applicare correttamente la normativa, occorre effettuare un’analisi del testo nel contesto: “comprendere a quale fine e in quale contesto la definizione di biomassa deve essere ricostruita, per poter procedere all’individuazione della giusta definizione. Ne deriva la fisiologica possibilità che, ciò che in un determinato contesto è soltanto un rifiuto, in un altro possa assumere il valore di fonte rinnovabile di energia”.

Ai fini che qui interessano, l’unica definizione di biomassa (testo) pertinente, nell’ambito della disciplina afferente le fonti rinnovabili di energia (contesto), è quella dettata dall’art. 2 del D.Lgs n. 387/03.

Non sono pertinenti, pertanto – perché non contestualizzate – le definizioni ricavabili da altre normative, non dettate in attuazione specifica della direttiva comunitaria in materia di fonti rinnovabili di energia.

E sono fuorvianti – ancorché suggestive – le interpretazioni, come quella avanzata dall’amministrazione provinciale resistente, che, ponendo il d.m. 5 febbraio 1998 come parametro interpretativo idoneo ad escludere l’utilizzabilità quale biomassa-fonte di produzione energetica delle sostanze ivi indicate, “si potrebbe arrivare alla conclusione paradossale che i semplici scarti di legno vergine, sulla cui idoneità a costituire biomasse nulla hanno da eccepire le amministrazioni resistenti, essendo annoverati ad altri fini quali “rifiuti” al punto 9.2. del d.m. in questione non possono costituire biomassa per l’alimentazione di una centrale elettrica”.

In ogni caso, conclude il TAR piemontese, sulla base di queste premesse, risulta in parte superfluo valutare se il cippato di legno detannizzato possa, o meno, rientrare nel concetto di sottoprodotto – e con ciò sfuggire comunque all’inquadramento quale rifiuto – perché “anche veri e propri rifiuti, purchè biodegradabili, sono certamente suscettibili di utilizzazione quali biomasse in centrali di produzione di energia”.

Tuttavia, “per completezza” (esattezza, visibilità, coerenza), il TAR di Torino ha affrontato anche la “problematica sottoprodotto”, di cui parleremo la prossima volta nelle pagine di Postilla, il blog dei professionisti per i professionisti.

Letture: 15991 | Commenti: 1 |
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Un commento a “Il concetto di biomassa, fra confusione e suggestioni interpretative”

  1. Sottoprodotto ed energie rinnovabili (biomasse) | Il Blog di Andrea Quaranta scrive:
    Scritto il 14-10-2010 alle ore 09:33

    […] precedenti post (Energie rinnovabili fra sostenibilità economico-ambientale e coerenza normativa; Il concetto di biomassa, fra confusione e suggestioni interpretative) ho cominciato ad accennarvi ai molteplici contenuti dell’interessante sentenza del TAR di Torino […]

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