22 ottobre 2010
Lezione agli americani!?
Con il post di oggi concludo il racconto dell’avvincente storia relativa all’interpretazione giuridica in materia di energia e di rifiuti fornita dal TAR Torino nella sentenza n. 1563/09, che potete leggere nella versione integrale collegandovi al sito di Natura Giuridica.
Una storia che è partita dall’analisi delle difficoltà di orientarsi nei meandri del diritto dell’ambiente e dell’energia (Energie rinnovabili fra sostenibilità economico-ambientale e coerenza normativa),in cui ho scomodato Italo Calvino e i suoi “valori letterari da conservare nel prossimo millennio”: leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità e coerenza, analizzati nel suo “Lezioni americane”; proseguita con un approfondimento sul concetto di biomassa, in bilico fra diritto ambientale e diritto dell’energia (Il concetto di biomassa, fra confusione e suggestioni interpretative) e con un interrogativo: come conciliare le esigenze di tutela dell’ambiente con quelle economiche? (Sottoprodotto ed energie rinnovabili).
Prima delle conclusioni, voglio fare un breve accenno all’utilizzo distorto delle competenze provinciali in materia ambientale.
Si tratta di un tema fra i più trattati dalla giurisprudenza negli ultimi mesi: i conflitti di competenza, infatti, rappresentano, un ulteriore ostacolo alla semplificazione e alla celerità delle decisioni in campo energetico ambientale.
L’aspetto affrontato nella sentenza del TAR Torino è particolarmente significativo della babele normativa, interpretativa, pratico-applicativa che regna nel nostro Paese: nel caso di specie, infatti, non si trattava di valutare l’eventuale invasione di campo da parte di una legge regionale piemontese in materia energetica, ma di giudicare addirittura l’“estensione” delle competenze provinciali nel dettare linee guida in materia di produzione di energia da biomasse.
In estrema sintesi, la ricorrente sosteneva:
• l’incompetenza della Provincia ad adottare linee guida che pregiudichino o vanifichino l’effetto utile della normativa comunitaria e statale, restringendo le possibilità di sfruttamento delle energie rinnovabili;
• l’erroneità dell’idea di fondo delle linee guida che lo sfruttamento delle biomasse debba necessariamente collegarsi alla filiera agricola, privilegiando l’utilizzo delle biomasse provenienti per lo più da risorse locali dell’agricoltura, con ricadute positive in termini di certificati verdi;
• l’erroneità delle disposizioni in materia di definizione dei bacini di approvvigionamento ottimali e dimensionamento degli impianti;
• l’illegittimità delle prescrizioni di dettaglio e vincolanti circa gli impianti ammessi e la loro localizzazione, che forniscono un’aprioristica valutazione negativa di determinati impianti,
che costituiscono limitazioni prive di base normativa, oltre a non essere giustificate da ragioni di sostenibilità ambientale ed economica.
In relazione a quest’ultimo punto, il TAR di Torino ha affermato che, se in termini generali non si può negare in radice una competenza ad emanare linee guida, è altrettanto pacifico che tale competenza ha la precisa funzione di promuovere ed incentivare la produzione di energia tramite biomasse.
Ciò che, appunto, non è avvenuto nel caso di specie, in cui l’esercizio distorto di tale competenza – utilizzata per porre vincoli più stringenti di (e in contrasto con) quelli dettati dalla normativa nazionale – ha avuto come risultato paradossale quello di ostacolare, e non di incentivare, la politica di matrice comunitaria e nazionale in tema di produzione energetica da biomasse.
Un conto, infatti, è “dire che l’ente locale, in una politica promozionale, possa privilegiare sul proprio territorio determinate soluzioni rispetto ad altre – pur sempre autorizzabili e possibili – limitandosi, così, ad esercitare un scelta e selezione nell’applicazione di eventuali incentivi da sé medesimo posti”; un altro, invece, è “pensare che l’ente possa proporre una sua definizione di biomassa […], o procedere ad una rimoltiplicazione delle autorizzazioni e dei passaggi burocratici”.
Al di là delle roboanti affermazioni di principio – sventolate dal legislatore di turno, come vessillo un riforma (della riforma) presentata come opera (in ipotesi: definitiva…) di riordino, semplificazione e coordinamento della selva di leggi e leggine – la normativa energetico-ambientale, nel nostro Paese, è ancora lontana dall’aver trovato una stabilità e una coerenza tali da garantire, in prospettiva, le molteplici sostenibilità: ambientali, energetiche, economiche, sociali e, in definitiva, anche giuridiche.
Il miope “equilibrio della politica”, e quello distorto degli affari, impediscono, per definizione, di guardare più in là della polemica (elettorale, legislativa, scandalistica, …) contingente, dell’emergenza di turno da tamponare con i soliti strumenti, via via sempre più inadeguati, figli di un sistema che fa della deroga la regola di vita.
Senza un progetto (non: un programma. Elettorale) preciso, fondato su presupposti necessariamente condivisi, chi scrive ritiene che non sia possibile neanche ipotizzare un futuro sostenibile, nel nostro Paese.
La sentenza, qui brevemente commentata, lungi dal costituire “la” soluzione ai troppi mali che affliggono il nostro sistema giuridico, si colloca tuttavia in una prospettiva assolutamente condivisibile: solo attraverso una mediazione continua, contestualizzata, coerente e visibile dei molteplici interessi contrapposti, fondata su presupposti condivisi (e non puramente “ideologici”), è possibile costruire un progetto…esatto, capace di stare dietro alla rapidità con cui il mondo va avanti.
Un progetto che, in particolare nell’attuale momento storico, “fatto” di crisi finanziarie, sociali, economiche, ambientali, energetiche, sia in grado, sulla base di quei valori, richiamati all’inizio di questo articolo, di dare (addirittura) “lezioni agli americani”…
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